Servizi erogati

Ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. 33/2013
Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi devono pubblicare e aggiornare tempestivamente la carta di servizi, o il documento analogo, ove sono indicati i livelli minimi di qualità dei servizi e quindi gli impegni assunti nei confronti degli utenti per garantire il rispetto degli standard fissati. La carta dei servizi, anche in considerazione delle funzioni, delle dimensioni e dell’organizzazione del soggetto su cui grava l’obbligo di pubblicazione, può alternativamente consistere in un unico documento o essere articolata in più documenti, distinti per materia o per divisioni/articolazioni dell’ente.
Inoltre, una volta individuati annualmente i servizi erogati agli utenti, sia finali sia intermedi, devono essere pubblicati i costi contabilizzati di tali servizi, senza distinguere i costi imputabili al personale da quelli effettivamente sostenuti in relazione al servizio svolto, e il loro andamento nel tempo. Quest’ultimo dato presuppone una opportuna distinzione per annualità dei costi contabilizzati.